Massima
Il principio dell'autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio in cui è inserita opera in relazione all'arbitrato rituale e non a quello irrituale, il quale, integrando la volontà delle parti, dà vita a un negozio di secondo grado che trae la propria ragion d'essere dal contratto cui la clausola accede.
La clausola per arbitrato irrituale non sopravvive pertanto alla risoluzione del contratto nel quale è contenuta, con conseguente infondatezza dell'eccezione di devoluzione agli arbitri della controversia relativa al rapporto risolto.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Verona, 14 Luglio 2026, N. 1585, «Tribunale di Verona, 14 luglio 2026, n. 1585», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-verona-14-luglio-2026-n-1585/