sentenza
Corte di Appello di Reggio calabria, 15 luglio 2026, n. 667
Corte di Appello di Reggio calabria
Massima
La nullità o l'invalidità del contratto nel quale è contenuta la clausola compromissoria non rientra tra i motivi tassativi di impugnazione del lodo enumerati dall'art. 829 cod. proc. civ., né è riconducibile alla violazione delle regole di diritto relative al merito, ammessa soltanto se espressamente disposta dalle parti o dalla legge; il motivo così formulato è inammissibile.
Non è vessatoria la clausola compromissoria che demandi la nomina dell'arbitro a un soggetto terzo istituzionale, non potendo desumersi il carattere vessatorio dalla circostanza che una parte non partecipi alla designazione dell'arbitro.
Nel procedimento arbitrale l'omessa osservanza del principio del contraddittorio non costituisce vizio formale ma vizio di attività, sicché, ai fini della declaratoria di nullità del lodo, è necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa, che la parte ha l'onere di specificare.
Non viola il principio del contraddittorio la produzione di documentazione preesistente al procedimento arbitrale, essendo necessario e sufficiente che, dopo tale produzione, sia consentito alle parti di prenderne visione e di formulare osservazioni; né lo viola la mancata disposizione di consulenza tecnica, trattandosi di scelta attinente al merito e rimessa al potere valutativo dell'arbitro.
Non è configurabile l'omessa pronuncia quando dalla motivazione del lodo risulti che l'arbitro si è pronunciato sull'eccezione, anche in modo implicito e sintetico, ritenendola infondata.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La nullità o l’invalidità del contratto nel quale è contenuta la clausola compromissoria non rientra tra i motivi tassativi di impugnazione del lodo enumerati dall’art. 829 cod. proc. civ., né è riconducibile alla violazione delle regole di diritto relative al merito, ammessa soltanto se espressamente disposta dalle parti o dalla legge; il motivo così formulato è inammissibile.
Non è vessatoria la clausola compromissoria che demandi la nomina dell’arbitro a un soggetto terzo istituzionale, non potendo desumersi il carattere vessatorio dalla circostanza che una parte non partecipi alla designazione dell’arbitro.
Nel procedimento arbitrale l’omessa osservanza del principio del contraddittorio non costituisce vizio formale ma vizio di attività, sicché, ai fini della declaratoria di nullità del lodo, è necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa, che la parte ha l’onere di specificare.
Non viola il principio del contraddittorio la produzione di documentazione preesistente al procedimento arbitrale, essendo necessario e sufficiente che, dopo tale produzione, sia consentito alle parti di prenderne visione e di formulare osservazioni; né lo viola la mancata disposizione di consulenza tecnica, trattandosi di scelta attinente al merito e rimessa al potere valutativo dell’arbitro.
Non è configurabile l’omessa pronuncia quando dalla motivazione del lodo risulti che l’arbitro si è pronunciato sull’eccezione, anche in modo implicito e sintetico, ritenendola infondata.
Come citare
Corte di Appello di Reggio calabria, 15 Luglio 2026, N. 667, «Corte di Appello di Reggio calabria, 15 luglio 2026, n. 667», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-reggio-calabria-15-luglio-2026-n-667/