sentenza
N. 1
Anno: 2026

Tribunale di Verona, 1 gennaio 2026, n. 1

⚖️ Tribunale di Verona
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Massima

Il lodo arbitrale, una volta comunicato alle parti, costituisce titolo idoneo a fondare la legittimazione del creditore all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., anche qualora sia pendente il giudizio di impugnazione, atteso che l'art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria.
La pendenza del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale non preclude al creditore l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria avverso gli atti dispositivi del patrimonio del debitore, né consente al giudice dell'azione revocatoria di sindacare, sia pure incidentalmente, la fondatezza della pretesa creditoria accertata con il lodo, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della legittimazione attiva, la sussistenza di una pretesa di credito che abbia già trovato conferma nel lodo di primo grado.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Verona, 01/01/2026, n. 1, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-verona-1-gennaio-2026-n-1-1770826161-5508/