sentenza
Tribunale di Vallo Della Lucania, 1 gennaio 2026, n. 5
Tribunale di Vallo Della Lucania
Massima
La presenza di una clausola compromissoria nel contratto dedotto in giudizio determina l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere della controversia, con conseguente improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., e necessaria remissione della causa al giudizio degli arbitri secondo le modalità convenzionalmente stabilite dalle parti.
L'accoglimento dell'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore della competenza arbitrale comporta la revoca del decreto ingiuntivo emesso in violazione della clausola compromissoria stipulata tra le parti.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La presenza di una clausola compromissoria nel contratto dedotto in giudizio determina l’incompetenza del giudice ordinario a conoscere della controversia, con conseguente improponibilità della domanda ai sensi dell’art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., e necessaria remissione della causa al giudizio degli arbitri secondo le modalità convenzionalmente stabilite dalle parti.
L’accoglimento dell’eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore della competenza arbitrale comporta la revoca del decreto ingiuntivo emesso in violazione della clausola compromissoria stipulata tra le parti.
Come citare
Tribunale di Vallo Della Lucania, 1 Gennaio 2026, N. 5, «Tribunale di Vallo Della Lucania, 1 gennaio 2026, n. 5», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-vallo-della-lucania-1-gennaio-2026-n-5-1770826161-7514/