ordinanza
Tribunale di Venezia, ord. 6 luglio 2026 (R.G. 00008229/2026)
Tribunale di Venezia
Massima
La deliberazione con cui la società rinuncia all'azione di responsabilità promossa dal socio in sede arbitrale non può considerarsi eseguita, e resta suscettibile di sospensione cautelare, fino a quando l'arbitro non abbia dichiarato l'estinzione del procedimento arbitrale.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La deliberazione con cui la società rinuncia all’azione di responsabilità promossa dal socio in sede arbitrale non può considerarsi eseguita, e resta suscettibile di sospensione cautelare, fino a quando l’arbitro non abbia dichiarato l’estinzione del procedimento arbitrale.
Come citare
Tribunale di Venezia, 6 Luglio 2026, «Tribunale di Venezia, ord. 6 luglio 2026 (R.G. 00008229/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-venezia-ord-6-luglio-2026-r-g-00008229-2026/