ordinanza
Tribunale di Venezia, ord. 23 giugno 2026 (R.G. 00000893/2026)
Tribunale di Venezia
Massima
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società a responsabilità liolva ad un arbitro unico la risoluzione delle controversie tra soci o tra questi e la società aventi ad oggetto diritti disponibili, è idonea a sottrarre alla competenza del tribunale anche le domande di nomina di un esperto per la determinazione del valore della quota del socio receduto, quando lo statuto medesimo preveda che in caso di disaccordo sulla determinazione del valore della partecipazione si proceda alla nomina dell'arbitro unico, perseguendo così le medesime finalità dell'arbitraggio di cui'art. 2473, co. 3, c.c.
Il disaccordo sulla determinazione del valore della quota del socio receduto, presupposto per la nomina dell'arbitro ai sensi della clausola compromissoria statutaria, ricorre anche quando la società si sia astenuta dall'effettuare qualsiasi determinazione del valore della partecipazione dal momento dell'esercizio del recesso, non essendo necessario un formale contrasto tra le parti in ordine alla quantificazione.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società a responsabilità liolva ad un arbitro unico la risoluzione delle controversie tra soci o tra questi e la società aventi ad oggetto diritti disponibili, è idonea a sottrarre alla competenza del tribunale anche le domande di nomina di un esperto per la determinazione del valore della quota del socio receduto, quando lo statuto medesimo preveda che in caso di disaccordo sulla determinazione del valore della partecipazione si proceda alla nomina dell’arbitro unico, perseguendo così le medesime finalità dell’arbitraggio di cui’art. 2473, co. 3, c.c.
Il disaccordo sulla determinazione del valore della quota del socio receduto, presupposto per la nomina dell’arbitro ai sensi della clausola compromissoria statutaria, ricorre anche quando la società si sia astenuta dall’effettuare qualsiasi determinazione del valore della partecipazione dal momento dell’esercizio del recesso, non essendo necessario un formale contrasto tra le parti in ordine alla quantificazione.
Come citare
Tribunale di Venezia, 23 Giugno 2026, «Tribunale di Venezia, ord. 23 giugno 2026 (R.G. 00000893/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-venezia-ord-23-giugno-2026-r-g-00000893-2026/