Tribunale di Venezia, 5 maggio 2026, n. 8245
Tribunale
di Venezia
Massima
L'eccezione di compromesso arbitrale, in quanto eccezione in senso stretto rimessa alla disponibilità delle parti, deve essere proposta dalla parte convenuta entro i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c.; la costituzione in giudizio oltre detti termini determina la decadenza dalla facoltà di eccepire l'incompetenza del giudice ordinario in favore della cognizione arbitrale, con conseguente inammissibilità dell'eccezione.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Venezia, 05/05/2026, n. 8245, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-venezia-5-maggio-2026-n-8245/