Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Venezia, 5 maggio 2026, n. 8245

Tribunale di Venezia

Massima

L'eccezione di compromesso arbitrale, in quanto eccezione in senso stretto rimessa alla disponibilità delle parti, deve essere proposta dalla parte convenuta entro i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c.; la costituzione in giudizio oltre detti termini determina la decadenza dalla facoltà di eccepire l'incompetenza del giudice ordinario in favore della cognizione arbitrale, con conseguente inammissibilità dell'eccezione.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Venezia, 5 Maggio 2026, N. 8245, «Tribunale di Venezia, 5 maggio 2026, n. 8245», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-venezia-5-maggio-2026-n-8245/

Condividi questa decisione