sentenza
Tribunale di Venezia, 22 giugno 2026, n. 14072
Tribunale di Venezia
Massima
La clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri le controversie tra soci e società, nonché quelle promosse da amministratori o nei loro confronti, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto svalida ai sensi dell'odierno art. 838 bis co. 2 cod. proc. civ., ove preveda la nomina degli arbitri da parte di un terzo.
Ai sensi dell'art. 808 quater cod. proc. civ., nel dubbio l'ambito applicativo della convenzione di arbitrato si interpreta estensivamente, nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie derivanti dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce; non è pertanto necessario che la specifica azione sia espressamente menzionata nella clausola.
L'azionesociale di responsabilità promossa dal socio ai sensi dell'art. 2476 co. 3 cod. civ. rientra nell'ambito applicativo della clausola compromissoria statutaria che copre le controversie tra amministratori e società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, in quanto i diritti esercitati dal socio sono diritti della società verso il proprio amministratore; il fatto che ad agire sia il socio, in virtù di una legittimazione straordinaria, non muta il rapporto giuridico sostanziale oto della domanda.
L'assoggettamento dell'amministratore alla clausola compromissoria statutaria deriva dall'accettazione della carica; la cessazione dalla carica non modifica il titolo né i presupposti dell'azione, con la conseguenza che la competenza arbitrale permane anche dopo la cessazione.
La disponibilità dei diritti oggetto di domanda risarcitoria non è esclusa dal rilievo penale delle condotte poste a fondamento della stessa; il carattere penalmente rilevante dell'illecito non incide sulla disponlità del diritto al risarcimento del danno in sede civile.
L'eccezione di compromesso, configurata dalla legge come eccezione di incompetenza ai sensi degli artt. 819 ter e 819 quater cod. proc. civ., determina l'uscita della controversia dal circuito degli organi di giustizia statale e va decisa con sentenza.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri le controversie tra soci e società, nonché quelle promosse da amministratori o nei loro confronti, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto svalida ai sensi dell’odierno art. 838 bis co. 2 cod. proc. civ., ove preveda la nomina degli arbitri da parte di un terzo.
Ai sensi dell’art. 808 quater cod. proc. civ., nel dubbio l’ambito applicativo della convenzione di arbitrato si interpreta estensivamente, nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie derivanti dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce; non è pertanto necessario che la specifica azione sia espressamente menzionata nella clausola.
L’azionesociale di responsabilità promossa dal socio ai sensi dell’art. 2476 co. 3 cod. civ. rientra nell’ambito applicativo della clausola compromissoria statutaria che copre le controversie tra amministratori e società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, in quanto i diritti esercitati dal socio sono diritti della società verso il proprio amministratore; il fatto che ad agire sia il socio, in virtù di una legittimazione straordinaria, non muta il rapporto giuridico sostanziale oto della domanda.
L’assoggettamento dell’amministratore alla clausola compromissoria statutaria deriva dall’accettazione della carica; la cessazione dalla carica non modifica il titolo né i presupposti dell’azione, con la conseguenza che la competenza arbitrale permane anche dopo la cessazione.
La disponibilità dei diritti oggetto di domanda risarcitoria non è esclusa dal rilievo penale delle condotte poste a fondamento della stessa; il carattere penalmente rilevante dell’illecito non incide sulla disponlità del diritto al risarcimento del danno in sede civile.
L’eccezione di compromesso, configurata dalla legge come eccezione di incompetenza ai sensi degli artt. 819 ter e 819 quater cod. proc. civ., determina l’uscita della controversia dal circuito degli organi di giustizia statale e va decisa con sentenza.
Come citare
Tribunale di Venezia, 22 Giugno 2026, N. 14072, «Tribunale di Venezia, 22 giugno 2026, n. 14072», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-venezia-22-giugno-2026-n-14072/