Tribunale di Varese, ord. 23 maggio 2025
Massima
Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi, dovendo l'area dell'indisponibilità ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte.
Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 cod. proc. civ., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, mentre la lite che abbia ad oggetto l'invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379- bis cod. civ., può essere deferita ad arbitri.
Note Metodologiche
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