sentenza
Tribunale di Vallo della Lucania, 9 gennaio 2026, n. 61
Tribunale di Vallo della Lucania
Massima
In presenza di una clausola compromissoria che deferisce agli arbitri tutte le controversie tra le parti, il giudice ordinario che ha emesso il decreto ingiuntivo deve declinare la propria competenza ai sensi dell'art. 819-ter, comma 1, c.p.c., revocare il decreto ingiuntivo e disporre il rinvio della causa dinanzi alla giurisdizione arbitrale, fissando il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi agli arbitri secondo le modalità convenute dalle parti.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
In presenza di una clausola compromissoria che deferisce agli arbitri tutte le controversie tra le parti, il giudice ordinario che ha emesso il decreto ingiuntivo deve declinare la propria competenza ai sensi dell’art. 819-ter, comma 1, c.p.c., revocare il decreto ingiuntivo e disporre il rinvio della causa dinanzi alla giurisdizione arbitrale, fissando il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi agli arbitri secondo le modalità convenute dalle parti.
Come citare
Tribunale di Vallo della Lucania, 9 Gennaio 2026, N. 61, «Tribunale di Vallo della Lucania, 9 gennaio 2026, n. 61», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-vallo-della-lucania-9-gennaio-2026-n-61-1774352706-5544/