Massima
La competenza sulle domande cautelari ante causam spetta all'autorità giudiziaria ordinaria e non agli arbitri, ai sensi dell'art. 818, co. 2, cod. proc. civ., fino all'accettazione dell'arbitro unico o alla costituzione del collegio arbitrale, anche in presenza di clausola compromissoria che devolvesse agli arbitri la competenza cautelare.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La competenza sulle domande cautelari ante causam spetta all’autorità giudiziaria ordinaria e non agli arbitri, ai sensi dell’art. 818, co. 2, cod. proc. civ., fino all’accettazione dell’arbitro unico o alla costituzione del collegio arbitrale, anche in presenza di clausola compromissoria che devolvesse agli arbitri la competenza cautelare.
Come citare
Tribunale di Trieste, 27 Ottobre 2025, «Tribunale di Trieste, ord. 27 ottobre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-trieste-ord-27-ottobre-2025-1769079691-7870/