Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Trieste, ord. 27 ottobre 2025

Tribunale di Trieste

Massima

La competenza sulle domande cautelari ante causam spetta all'autorità giudiziaria ordinaria e non agli arbitri, ai sensi dell'art. 818, co. 2, cod. proc. civ., fino all'accettazione dell'arbitro unico o alla costituzione del collegio arbitrale, anche in presenza di clausola compromissoria che devolvesse agli arbitri la competenza cautelare.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La competenza sulle domande cautelari ante causam spetta all’autorità giudiziaria ordinaria e non agli arbitri, ai sensi dell’art. 818, co. 2, cod. proc. civ., fino all’accettazione dell’arbitro unico o alla costituzione del collegio arbitrale, anche in presenza di clausola compromissoria che devolvesse agli arbitri la competenza cautelare.

Come citare

Tribunale di Trieste, 27 Ottobre 2025, «Tribunale di Trieste, ord. 27 ottobre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-trieste-ord-27-ottobre-2025-1769079691-7870/

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