Tribunale di Trieste, ord. 20 marzo 2026
Massima
La clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri le controversie relative ai diritti sociali, ivi comprese le pretese nei confronti di ex amministratori, è applicabile anche quando l’azione della società sia fondata su un titolo ricognitivo del debito, atteso che la ricognizione di debito non costituisce una fonte autonoma di obbligazioni ma produce una mera astrazione processuale della causa debendi.
L’errore nella citazione del numero dell’articolo dello statuto contenente la clausola compromissoria nell’atto di opposizione non inficia la fondatezza dell’eccezione arbitrale, qualora il suo contenuto sia univoco.
La clausola di elezione del foro contenuta in un accordo separato non può prevalere sulla clausola compromissoria statutaria qualora la società non sia parte di tale accordo.
La condotta della parte che avvii un procedimento arbitrale per la medesima controversia pendente dinanzi al giudice ordinario conferma l’applicabilità della clausola compromissoria statutaria.
Note Metodologiche
standard