Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Treviso, 22 giugno 2026, n. 870

Tribunale di Treviso

Massima

La presenza di una clausola compromissoria nei contratti dedotti in giudizio determina la competenza arbitrale e impone la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario, il quale è privo di competenza a pronunciarsi sulla controversia; la declaratoria di incompetenza deve avvenire con sentenza, in quanto il provvedimento comporta la caducazione, per nullità, del decreto ingiuntivo opposto.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere delle spese di lite è postocarico del creditore opposto che abbia agito davanti all'autorità giudiziaria in presenza di contratti contenenti una clausola compromissoria, avendo con ciò costretto l'opponente a proporre opposizione per far valere la competenza arbitrale.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La presenza di una clausola compromissoria nei contratti dedotti in giudizio determina la competenza arbitrale e impone la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario, il quale è privo di competenza a pronunciarsi sulla controversia; la declaratoria di incompetenza deve avvenire con sentenza, in quanto il provvedimento comporta la caducazione, per nullità, del decreto ingiuntivo opposto.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere delle spese di lite è postocarico del creditore opposto che abbia agito davanti all’autorità giudiziaria in presenza di contratti contenenti una clausola compromissoria, avendo con ciò costretto l’opponente a proporre opposizione per far valere la competenza arbitrale.

Come citare

Tribunale di Treviso, 22 Giugno 2026, N. 870, «Tribunale di Treviso, 22 giugno 2026, n. 870», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-treviso-22-giugno-2026-n-870/

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