ordinanza
Anno: 2025

Tribunale di Trento, ord. 13 giugno 2025

⚖️ Tribunale di Trento
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Massima

L'obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria per arbitrato rituale ai sensi dell'art. 1341, co. 2, cod. civ. sussiste qualora detta clausola sia inserita all'interno delle condizioni generali di contratto, intese quali quelle predisposte per servire ad una serie indefinita di rapporti. Tale obbligo non sussiste quando il contratto contenente la clausola compromissoria non può qualificarsi quale contratto per adesione, in quanto caratterizzato dalla presenza di elementi specificatamente riferiti al contraente e dall'oggetto puntualmente descritto, elementi incompatibili con uno schema contrattuale destinato a disciplinare una serie indefinita di rapporti con una pluralità indistinta di soggetti.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Trento, 13/06/2025, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-trento-ord-13-giugno-2025-1755251804-8991/