Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Trento, 9 gennaio 2026, n. 33

Tribunale di Trento

Massima

Nell'arbitrato irrituale, così come nella perizia contrattuale, la determinazione degli arbitri è impugnabile esclusivamente con le azioni di annullamento e di risoluzione per inadempimento previste in materia contrattuale, essendo escluso il ricorso ai mezzi di impugnazione previsti dal codice di procedura civile per i lodi dell'arbitrato rituale.
Nell'arbitrato irrituale, gli errores in procedendo o gli errores in iudicando rilevano come cause di invalidità della determinazione arbitrale solo ove si risolvano in ipotesi di incapacità, vizi del consenso o cause di risoluzione contrattuale.
Nell'arbitrato irrituale, l'errore essenziale, invocabile come causa di annullamento della determinazione arbitrale ai sensi dell'art. 1428 cod. civ., deve presentare i requisiti dell'essenzialità e della riconoscibilità e deve cadere sugli elementi indicati dall'art. 1429 cod. civ., viziando la formazione della volontà degli arbitri attraverso una falsa rappresentazione della realtà o un'alterata percezione degli elementi di fatto sottoposti dalle parti, restando esclusi gli errori di giudizio o di interpretazione della legge.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Nell’arbitrato irrituale, così come nella perizia contrattuale, la determinazione degli arbitri è impugnabile esclusivamente con le azioni di annullamento e di risoluzione per inadempimento previste in materia contrattuale, essendo escluso il ricorso ai mezzi di impugnazione previsti dal codice di procedura civile per i lodi dell’arbitrato rituale.
Nell’arbitrato irrituale, gli errores in procedendo o gli errores in iudicando rilevano come cause di invalidità della determinazione arbitrale solo ove si risolvano in ipotesi di incapacità, vizi del consenso o cause di risoluzione contrattuale.
Nell’arbitrato irrituale, l’errore essenziale, invocabile come causa di annullamento della determinazione arbitrale ai sensi dell’art. 1428 cod. civ., deve presentare i requisiti dell’essenzialità e della riconoscibilità e deve cadere sugli elementi indicati dall’art. 1429 cod. civ., viziando la formazione della volontà degli arbitri attraverso una falsa rappresentazione della realtà o un’alterata percezione degli elementi di fatto sottoposti dalle parti, restando esclusi gli errori di giudizio o di interpretazione della legge.

Come citare

Tribunale di Trento, 9 Gennaio 2026, N. 33, «Tribunale di Trento, 9 gennaio 2026, n. 33», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-trento-9-gennaio-2026-n-33-1774350895-5611/

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