Massima
Il giudizio di impugnazione del lodo si compone di una prima fase rescindente, finalizzata all'accertamento delle eventuali nullità e all'annullamento del lodo, e di una seconda fase rescissoria, che segue all'annullamento e nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte.
L'impugnazione per nullità del lodo di cui agli artt. 828 e ss. cod. proc. civ. è giudizio rescindente e solo eventualmente rescissorio, essendo la fase rescissoria limitata alle ipotesi indicate dall'art. 830, co. 2, cod. proc. civ. e condizionata al fatto che le parti non l'abbiano esclusa; al di fuori di tali ipotesi il giudice dell'impugnazione deve limitarsi ad annullare il lodo e le parti devono tornare dagli arbitri in forza dell'originario patto compromissorio.
Soltanto nel caso in cui la corte di appello si pronunci esaminando, con effetto rescissorio, la domanda originariamente proposta in sede arbitrale, la sentenza così pronunciata costituisce titolo legittimante il ricorso alla tutela esecutiva; qualora la corte si limiti ad accertare la nullità, anche parziale, del lodo senza procedere al riesame del merito, il lodo permane quale valido titolo esecutivo nella parte non attinta dalla declaratoria di nullità.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Trento, 27 Luglio 2026, N. 856, «Tribunale di Trento, 27 luglio 2026, n. 856», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-trento-27-luglio-2026-n-856/