Massima
La competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a nominare l'arbitro sussiste quando ciò sia espressamente previsto dalla clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale.
In presenza di una clausola compromissoria che conferisce all'arbitro il potere di decidere senza formalità di procedura, si applica il principio di libertà delle forme, fatta salva l'applicazione residuale delle disposizioni del d.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 per quanto non diversamente convenuto dalle parti.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria a nominare l’arbitro sussiste quando ciò sia espressamente previsto dalla clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale.
In presenza di una clausola compromissoria che conferisce all’arbitro il potere di decidere senza formalità di procedura, si applica il principio di libertà delle forme, fatta salva l’applicazione residuale delle disposizioni del d.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 per quanto non diversamente convenuto dalle parti.
Come citare
Tribunale di Torino, 6 Febbraio 2026, «Tribunale di Torino, ord. 6 febbraio 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-torino-ord-6-febbraio-2026-1774871929-7896/