Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Torino, ord. 6 febbraio 2026

Tribunale di Torino

Massima

La competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a nominare l'arbitro sussiste quando ciò sia espressamente previsto dalla clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale.
In presenza di una clausola compromissoria che conferisce all'arbitro il potere di decidere senza formalità di procedura, si applica il principio di libertà delle forme, fatta salva l'applicazione residuale delle disposizioni del d.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 per quanto non diversamente convenuto dalle parti.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria a nominare l’arbitro sussiste quando ciò sia espressamente previsto dalla clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale.
In presenza di una clausola compromissoria che conferisce all’arbitro il potere di decidere senza formalità di procedura, si applica il principio di libertà delle forme, fatta salva l’applicazione residuale delle disposizioni del d.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 per quanto non diversamente convenuto dalle parti.

Come citare

Tribunale di Torino, 6 Febbraio 2026, «Tribunale di Torino, ord. 6 febbraio 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-torino-ord-6-febbraio-2026-1774871929-7896/

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