Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Torino, ord. 23 gennaio 2026

Tribunale di Torino

Massima

In caso di inerzia della parte resistente che, ricevuta la notificazione della domanda di arbitrato, non provveda alla nomina del proprio arbitro nel termine di venti giorni, il Presidente del Tribunale è competente a provvedere alla nomina dell'arbitro mancante ai sensi dell'art. 810 c.p.c., nonché alla nomina del terzo arbitro ove tale potere sia espressamente attribuito dalla clausola compromissoria contenuta nel regolamento condominiale.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

In caso di inerzia della parte resistente che, ricevuta la notificazione della domanda di arbitrato, non provveda alla nomina del proprio arbitro nel termine di venti giorni, il Presidente del Tribunale è competente a provvedere alla nomina dell’arbitro mancante ai sensi dell’art. 810 c.p.c., nonché alla nomina del terzo arbitro ove tale potere sia espressamente attribuito dalla clausola compromissoria contenuta nel regolamento condominiale.

Come citare

Tribunale di Torino, 23 Gennaio 2026, «Tribunale di Torino, ord. 23 gennaio 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-torino-ord-23-gennaio-2026-1774443275-7040/

Condividi questa decisione