Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Torino, 3 novembre 2025, n. 4726

Tribunale di Torino

Massima

La clausola statutaria che devolve ad un esperto nominato dal tribunale la determinazione del valore della quota del socio receduto, in caso di disaccordo tra le parti, configura una procedura di arbitraggio che rende improponibile in sede contenziosa la domanda di liquidazione della partecipazione sociale, qualora la parte convenuta abbia tempestivamente eccepito l'operatività di tale clausola.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola statutaria che devolve ad un esperto nominato dal tribunale la determinazione del valore della quota del socio receduto, in caso di disaccordo tra le parti, configura una procedura di arbitraggio che rende improponibile in sede contenziosa la domanda di liquidazione della partecipazione sociale, qualora la parte convenuta abbia tempestivamente eccepito l’operatività di tale clausola.

Come citare

Tribunale di Torino, 3 Novembre 2025, N. 4726, «Tribunale di Torino, 3 novembre 2025, n. 4726», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-torino-3-novembre-2025-n-4726-1769173583-3460/

Condividi questa decisione