Massima
La partecipazione dell'erede beneficiato a un procedimento arbitrale rituale, destinato a concludersi con lodo per dirimere questioni controverse tra le parti, non costituisce atto dismissivo di straordinaria amministrazione e, pertanto, non è soggetta all'autorizzazione giudiziaria prevista dall'art. 493 cod. civ.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La partecipazione dell’erede beneficiato a un procedimento arbitrale rituale, destinato a concludersi con lodo per dirimere questioni controverse tra le parti, non costituisce atto dismissivo di straordinaria amministrazione e, pertanto, non è soggetta all’autorizzazione giudiziaria prevista dall’art. 493 cod. civ.
Come citare
Tribunale di Tivoli, 3 Novembre 2025, «Tribunale di Tivoli, ord. 3 novembre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-tivoli-ord-3-novembre-2025-1769173583-3251/