Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Tempio pausania, 7 aprile 2026, n. 164

Tribunale di Tempio pausania

Massima

La clausola statutaria di un'associazione che prevede la devoluzione delle controversie a un comitato di probiviri, con decisione secondo equità e senza formalità di procedura, non assurge alla natura di clausola compromissoria arbitrale ai sensi dell'art. 808 c.p.c., ma ha funzione di composizione interna delle controversie, integrando un meccanismo di mediazione o negoziazione che non preclude l'accesso alla giurisdizione ordinaria.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Tempio pausania, 7 Aprile 2026, N. 164, «Tribunale di Tempio pausania, 7 aprile 2026, n. 164», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-tempio-pausania-7-aprile-2026-n-164/

Condividi questa decisione