Tribunale di Siena, 7 aprile 2026, n. 198
Massima
La clausola compromissoria contenuta in un contratto si intende implicitamente rinunciata dalle parti mediante facta concludentia qualora entrambe adiscano l'autorità giudiziaria senza sollevare l'eccezione di compromesso.
L'eccezione di compromesso è un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, sicché, in assenza di una formale eccezione spiegata dalla parte nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non è consentito al giudice dichiarare la propria incompetenza a favore del collegio arbitrale.
La richiesta di emissione del decreto ingiuntivo non determina, di per sé, rinuncia alla clausola compromissoria, atteso che il collegio arbitrale non ha la potestà di adottare decreti ingiuntivi; l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude automaticamente la competenza del giudice adito in sede monitoria.
Note Metodologiche
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