Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Siracusa, 30 luglio 2026, n. 1569

Tribunale di Siracusa

Massima

Il lodo irrituale, avendo natura negoziale, non è impugnabile con i mezzi previsti per il lodo rituale, ma soltanto per gli specifici vizi indicati dall'art. 808-ter cod. proc. civ.
La mancata integrale adesione dell'arbitro alla quantificazione proposta dal consulente di parte e la mancata condivisione di alcune prospettazioni difensive attengono alla valutazione del materiale istruttorio, riservata all'arbitro, e non dimostrano un'omissione del difensore.
Chi deduca la responsabilità professionale del difensore per omessa impugnazione del lodo deve individuare lo specifico vizio negoziale o procedimentale che avrebbe consentito di ottenerne l'annullamento e dimostrare, secondo un giudizio di prevalente probabilità, che l'iniziativa impugnatoria avrebbe condotto a un esito più favorevole, non essendo sufficiente allegare che l'esito dell'arbitrato sia stato sfavorevole.
La costituzione del difensore in un distinto giudizio arbitrale richiede una specifica procura e un incarico riferibile a ciascun soggetto interessato, non essendo a tal fine sufficiente l'esistenza di un rapporto professionale relativo ad altre controversie.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Siracusa, 30 Luglio 2026, N. 1569, «Tribunale di Siracusa, 30 luglio 2026, n. 1569», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-siracusa-30-luglio-2026-n-1569/

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