Tribunale di Siena, ord. 11 maggio 2026 (R.G. 00000087/2026)
Massima
La clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto che preveda la competenza arbitrale per contestazioni di qualsiasi natura si estende, ai sensi dell'art. 808quater cod. proc. civ., anche alle controversie relative all'operato dei professionisti incaricati della progettazione, direzione dei lavori e contabilita', qualora la loro attivita' sia stata funzionale all'adempimento del contratto stesso, atteso il collegamento negoziale tra le prestazioni professionali e l'appalto.
L'accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi di cui all'art. 696bis cod. proc. civ., avendo finalita' conciliativa e non cautelare, puo' essere demandato agli arbitri in forza della clausola compromissoria, a differenza dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 cod. proc. civ. che ha carattere cautelare.
Note Metodologiche
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