Il presidente del tribunale dichiara l’esecutività del lodo arbitrale, ai sensi degli artt. 823 e 825 cod. proc. civ., previo esame della convenzione di arbitrato e accertamento della regolarità formale del lodo depositato.
Il presidente del tribunale dichiara l’esecutività del lodo arbitrale, ai sensi degli artt. 823 e 825 cod. proc. civ., previo esame della convenzione di arbitrato e accertamento della regolarità formale del lodo depositato.