Giurisprudenza arbitrale

decreto

Tribunale di Milano, decreto dell’8 gennaio 2026

Tribunale di Milano

Massima

La dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale ai sensi degli artt. 823-825 c.p.c. è subordinata alla verifica della regolarità formale del lodo e dell'esistenza della clausola compromissoria.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale ai sensi degli artt. 823-825 c.p.c. è subordinata alla verifica della regolarità formale del lodo e dell’esistenza della clausola compromissoria.

Come citare

Tribunale di Milano, 8 Gennaio 2026, «Tribunale di Milano, decreto dell’8 gennaio 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-decreto-dell8-gennaio-2026-1774352705-9987/

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