Massima
Il lodo arbitrale irrituale che contenga la condanna al pagamento di somme di denaro costituisce idonea prova scritta ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., restando salva la facoltà della parte ingiunta di contestarne la validità in sede di eventuale opposizione al decreto medesimo.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Il lodo arbitrale irrituale che contenga la condanna al pagamento di somme di denaro costituisce idonea prova scritta ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., restando salva la facoltà della parte ingiunta di contestarne la validità in sede di eventuale opposizione al decreto medesimo.
Come citare
Tribunale di Sciacca, 29 Dicembre 2025, «Tribunale di Sciacca, ord. 29 dicembre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-sciacca-ord-29-dicembre-2025-1770826161-8404/