sentenza
N. 182
Anno: 2026

Tribunale di Sassari, 5 marzo 2026, n. 182

⚖️ Tribunale di Sassari
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Massima

La clausola compromissoria contenuta in un contratto d'appalto tra imprese, predisposto per regolare una specifica operazione economica e non destinato a disciplinare una serie indefinita di rapporti, non rientra nella fattispecie delle condizioni generali di contratto di cui all'art. 1341 cod. civ. e non richiede la specifica approvazione per iscritto prevista dal co. 2 della medesima disposizione, atteso che la necessità di tale approvazione presuppone non solo la predisposizione unilaterale del contenuto contrattuale, ma altresì che lo schema negoziale sia confezionato per servire ad una pluralità indifferenziata di rapporti mediante moduli o formulari utilizzabili in serie.
Il giudice ordinario è competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria nel contratto da cui origina il credito azionato; tuttavia, quando sia proposta opposizione al decreto ingiuntivo e il debitore eccepisca la competenza arbitrale, si instaura il normale procedimento di cognizione e, verificandosi i presupposti fissati nella convenzione arbitrale, cessa la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve dichiarare la propria incompetenza, revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti all'arbitrato.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Sassari, 05/03/2026, n. 182, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-sassari-5-marzo-2026-n-182-1777282737-4640/