sentenza
N. 1449
Anno: 2026

Tribunale di Salerno, 5 marzo 2026, n. 1449

⚖️ Tribunale di Salerno
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Massima

La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui detta clausola è annessa.
L'esistenza di una clausola compromissoria non preclude la richiesta e l'emissione del decreto ingiuntivo, atteso che il procedimento monitorio manca del contraddittorio necessario a far rilevare l'eccezione di compromesso; tuttavia, una volta instaurato il giudizio di opposizione ed eccepito tempestivamente il difetto di giurisdizione, il giudice ordinario che rileva la valida clausola compromissoria deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in presenza di clausola compromissoria avente ad oggetto tutte le controversie nascenti dal contratto ad esclusione dei procedimenti sommari o conservativi, non può essere ricompreso in tali procedimenti e rimane pertanto soggetto ad arbitrato.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Salerno, 05/03/2026, n. 1449, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-salerno-5-marzo-2026-n-1449-1777282737-2219/