Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Salerno, 5 marzo 2026, n. 1449

Tribunale di Salerno

Massima

La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui detta clausola è annessa.
L'esistenza di una clausola compromissoria non preclude la richiesta e l'emissione del decreto ingiuntivo, atteso che il procedimento monitorio manca del contraddittorio necessario a far rilevare l'eccezione di compromesso; tuttavia, una volta instaurato il giudizio di opposizione ed eccepito tempestivamente il difetto di giurisdizione, il giudice ordinario che rileva la valida clausola compromissoria deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in presenza di clausola compromissoria avente ad oggetto tutte le controversie nascenti dal contratto ad esclusione dei procedimenti sommari o conservativi, non può essere ricompreso in tali procedimenti e rimane pertanto soggetto ad arbitrato.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Salerno, 5 Marzo 2026, N. 1449, «Tribunale di Salerno, 5 marzo 2026, n. 1449», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-salerno-5-marzo-2026-n-1449-1777282737-2219/

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