Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ord. 6 maggio 2026 (R.G. 00007419/2025)
Massima
L'eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra una questione di competenza, che deve essere sollevata dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata (cfr. Cass. civ. n. 22748/15).
L'art. 50 cod. proc. civ., che regola la translatio iudicii a seguito della declaratoria di incompetenza, e applicabile anche al rapporto tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2013, che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale della previsione di segno contrario contenuta nell'originaria formulazione dell'art. 819 ter cod. proc. civ.; conseguentemente, dichiarata l'incompetenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale, alle parti deve essere accordato un termine per instaurare il procedimento arbitrale.
Note Metodologiche
standard