ordinanza
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ord. 6 maggio 2026 (R.G. 00007419/2025)
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Massima
L'eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra una questione di competenza, che deve essere sollevata dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata (cfr. Cass. civ. n. 22748/15).
L'art. 50 cod. proc. civ., che regola la translatio iudicii a seguito della declaratoria di incompetenza, e applicabile anche al rapporto tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2013, che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale della previsione di segno contrario contenuta nell'originaria formulazione dell'art. 819 ter cod. proc. civ.; conseguentemente, dichiarata l'incompetenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale, alle parti deve essere accordato un termine per instaurare il procedimento arbitrale.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 6 Maggio 2026, «Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ord. 6 maggio 2026 (R.G. 00007419/2025)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-santa-maria-capua-vetere-ord-6-maggio-2026-r-g-00007419-2025/