Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Rovigo, 17 giugno 2026, n. 381

Tribunale di Rovigo

Massima

L'eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, in quanto si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri.
Quando il giudice ordinario dichiara la propria incompetenza in favore degli arbitri, è possibile la riassunzione dinanzi agli arbitri nel termine fissato, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda originariamente proposta.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, in quanto si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri.
Quando il giudice ordinario dichiara la propria incompetenza in favore degli arbitri, è possibile la riassunzione dinanzi agli arbitri nel termine fissato, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda originariamente proposta.

Come citare

Tribunale di Rovigo, 17 Giugno 2026, N. 381, «Tribunale di Rovigo, 17 giugno 2026, n. 381», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-rovigo-17-giugno-2026-n-381/

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