Massima
L'eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, in quanto si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri.
Quando il giudice ordinario dichiara la propria incompetenza in favore degli arbitri, è possibile la riassunzione dinanzi agli arbitri nel termine fissato, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda originariamente proposta.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Rovigo, 17 Giugno 2026, N. 381, «Tribunale di Rovigo, 17 giugno 2026, n. 381», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-rovigo-17-giugno-2026-n-381/