Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Roma, ord. 5 agosto 2026 (R.G. 00015364/2026)

Tribunale di Roma

Massima

In presenza di una clausola compromissoria, prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale la domanda cautelare si propone al giudice ordinario competente, ai sensi dell'art. 818, ultimo co., cod. proc. civ.
La competenza cautelare del giudice ordinario resta ferma quando non risulti né la nomina dell'arbitro né la proposizione dell'istanza volta ad ottenerla, al fine di evitare vuoti di tutela in via d'urgenza.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Roma, 5 Agosto 2026, «Tribunale di Roma, ord. 5 agosto 2026 (R.G. 00015364/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-ord-5-agosto-2026-r-g-00015364-2026/

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