Massima
La nomina del collegio arbitrale da parte del presidente del tribunale ai sensi dell'art. 810 cod. proc. civ. costituisce provvedimento di natura amministrativa volto a dare esecuzione alla convenzione di arbitrato, mediante designazione degli arbitri secondo le modalità previste dalla legge in caso di inerzia delle parti o di inefficacia dei meccanismi convenzionalmente stabiliti.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La nomina del collegio arbitrale da parte del presidente del tribunale ai sensi dell’art. 810 cod. proc. civ. costituisce provvedimento di natura amministrativa volto a dare esecuzione alla convenzione di arbitrato, mediante designazione degli arbitri secondo le modalità previste dalla legge in caso di inerzia delle parti o di inefficacia dei meccanismi convenzionalmente stabiliti.
Come citare
Tribunale di Roma, 26 Settembre 2025, «Tribunale di Roma, ord. 26 settembre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-ord-26-settembre-2025-1768816335-4584/