ordinanza
Anno: 2025

Tribunale di Roma, ord. 19 dicembre 2025

⚖️ Tribunale di Roma
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Massima

In caso di omessa quantificazione delle spese di lite nel dispositivo del lodo arbitrale, pur avendo il collegio arbitrale espresso in motivazione la volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale per ottenerne la liquidazione.
Qualora il lodo sia già stato depositato, la competenza a provvedere sulla correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 826 cod. proc. civ. spetta al Presidente del Tribunale del luogo in cui è avvenuto il deposito, il quale procede secondo le disposizioni di cui all'art. 288 cod. proc. civ. in quanto compatibili.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Roma, 19/12/2025, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-ord-19-dicembre-2025-1770761756-3449/