Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Roma, 8 luglio 2026, n. 10735

Tribunale di Roma

Massima

La clausola compromissoria contenuta nell'atto istitutivo di un trust, che devolve ad arbitri tutte le liti e le questioni nascenti dal trust, si estende a tutte le questioni inerenti alla gestione, all'esecuzione e all'attuazione del trust.
L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere il decreto ingiuntivo, ma impone a quest'ultimo, in caso di opposizione fondata sulla clausola, di revocare il decreto e di dichiarare la propria incompetenza in favore degli arbitri, con assorbimento dei motivi di opposizione relativi al merito.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola compromissoria contenuta nell’atto istitutivo di un trust, che devolve ad arbitri tutte le liti e le questioni nascenti dal trust, si estende a tutte le questioni inerenti alla gestione, all’esecuzione e all’attuazione del trust.
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere il decreto ingiuntivo, ma impone a quest’ultimo, in caso di opposizione fondata sulla clausola, di revocare il decreto e di dichiarare la propria incompetenza in favore degli arbitri, con assorbimento dei motivi di opposizione relativi al merito.

Come citare

Tribunale di Roma, 8 Luglio 2026, N. 10735, «Tribunale di Roma, 8 luglio 2026, n. 10735», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-8-luglio-2026-n-10735/

Condividi questa decisione