Massima
L'invalidità della clausola compromissoria contenuta nello statuto di un'associazione non riconosciuta va apprezzata alla luce degli artt. 1418 e seguenti cod. civ., oltre che, per l'arbitrato irrituale, dell'art. 808-ter cod. proc. civ., che annovera tra le cause di annullabilità del lodo l'invalidità della convenzione di arbitrato.
L'attribuzione agli arbitri, tanto rituali quanto irrituali, del potere di definire la lite postula, a garanzia del requisito di imparzialità, che la designazione avvenga con il concorso di tutte le parti, costituendo tale regola emanazione, in materia di arbitrato, del principio di relatività degli effetti del contratto e presidio contro deroghe non consentite al principio del giudice naturale e della generalità della tutela giurisdizionale.
Il predetto principio opera soltanto ove la clausola statutaria sia qualificabile come clausola compromissoria, non essendo preclusa alle associazioni la facoltà di dotarsi di organi interni di giustizia le cui determinazioni, promananti da organo privo dei requisiti di terzietà e imparzialità, hanno rilievo meramente interno e non assumono i caratteri di vincolatività propri del lodo irrituale.
La clausola statutaria che procedimentalizza la risoluzione endo-associativa delle controversie, non comportando rinuncia all'azione, non preclude l'accesso alla tutela giurisdizionale, né in via preventiva né in sede di impugnazione dell'atto dell'organo interno per vizi formali o sostanziali propri dell'atto.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Roma, 7 Settembre 2026, N. 12563, «Tribunale di Roma, 7 settembre 2026, n. 12563», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-7-settembre-2026-n-12563/