Tribunale di Roma, 7 maggio 2026, n. 7183
Massima
Nell'interpretare una clausola compromissoria, il giudice è tenuto ad esaminarne la natura e la validità valutando complessivamente il patto compromissorio ed applicando le regole di ermeneutica di cui agli artt. 1362 cod. civ. e ss., al fine di accertare la reale volontà dei compromettenti.
La clausola di arbitrato irrituale consiste in una normale clausola negoziale con la quale le parti non intendono derogare alla giurisdizione statale, ma conferiscono un mandato negoziale ad un terzo incaricato di comporre la lite mediante negozio giuridico di mero accertamento; essa si distingue dall'arbitrato rituale non già per il fatto che con quest'ultimo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, bensì per il fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare agli arbitri la risoluzione della controversia esclusivamente attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse.
Il riconoscimento della sussistenza di una clausola di arbitrato libero (irrituale) non dà luogo ad una questione di competenza del giudice ordinario, ma integra un'ipotesi di rinuncia alla proponibilità della domanda; la relativa eccezione ha pertanto natura di eccezione di merito e non di rito.
La clausola compromissoria statutaria che devolva ad un collegio arbitrale tutte le controversie tra soci ovvero tra soci e società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale copre anche le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di delibere assembleari, in quanto attinenti a diritti patrimoniali disponibili.
Note Metodologiche
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