sentenza
N. 7070
Anno: 2026

Tribunale di Roma, 6 maggio 2026, n. 7070

⚖️ Tribunale di Roma
📅

Massima

Non sussiste litispendenza tra una controversia deferita agli arbitri e una lite pendente dinanzi al giudice ordinario, ancorche le due controversie abbiano ad oggetto questioni connesse; la litispendenza, ai sensi degli artt. 39 e ss. cod. proc. civ., presuppone l'identita di causa tra giudizi pendenti dinanzi a giudici dello stesso ordine, requisito che non può ricorrere tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario (cfr. Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14557; Cass. Sez. 1, 09/01/2008, n. 178).
E in ogni caso esclusa, anche in astratto, la possibilita di applicare l'art. 295 cod. proc. civ. alla contemporanea pendenza di un giudizio arbitrale rituale e di un giudizio dinanzi al giudice ordinario, difettando tra tali giudizi il rapporto di pregiudizialita-dipendenza necessario a giustificare la sospensione (cfr. Cass. Sez. 6, 19/01/2016, n. 783; Cass. Sez. 6, 29/03/2019, n. 8870).
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale e a critica vincolata ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ., sicche le questioni decise dal collegio arbitrale possono formare oggetto di sindacato da parte della Corte d'Appello solo in quanto siano state tradotte in uno specifico motivo di impugnazione rientrante tra quelli tassativamente previsti dalla legge.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Roma, 06/05/2026, n. 7070, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-6-maggio-2026-n-7070/