Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Roma, 6 luglio 2026, n. 10554

Tribunale di Roma

Massima

Ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 14/2019, se il contratto contenente la clausola compromissoria si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito né, se non ancora iniziato, promosso per la domanda relativa a un credito di cui va chiesta l'ammissione al passivo, dovendo questa essere proposta nell'ambito della procedura concorsuale.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 14/2019, se il contratto contenente la clausola compromissoria si scioglie per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito né, se non ancora iniziato, promosso per la domanda relativa a un credito di cui va chiesta l’ammissione al passivo, dovendo questa essere proposta nell’ambito della procedura concorsuale.

Come citare

Tribunale di Roma, 6 Luglio 2026, N. 10554, «Tribunale di Roma, 6 luglio 2026, n. 10554», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-6-luglio-2026-n-10554/

Condividi questa decisione