Massima
La pendenza del procedimento arbitrale previsto dalla normativa di settore per la risoluzione delle contestazioni relative ai controlli amministrativi non determina l'inefficacia né la sospensione del provvedimento amministrativo impugnato, salva la possibilità di un successivo adeguamento in caso di lodo favorevole al privato.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La pendenza del procedimento arbitrale previsto dalla normativa di settore per la risoluzione delle contestazioni relative ai controlli amministrativi non determina l’inefficacia né la sospensione del provvedimento amministrativo impugnato, salva la possibilità di un successivo adeguamento in caso di lodo favorevole al privato.
Come citare
Tribunale di Roma, 4 Gennaio 2026, N. 169, «Tribunale di Roma, 4 gennaio 2026, n. 169», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-4-gennaio-2026-n-169-1774352705-3551/