Tribunale di Roma, 3 ottobre 2025, n. 13541
Massima
La disciplina dell'impugnazione del lodo arbitrale di cui all'art. 808-ter cod. proc. civ. non si applica ai lodi emessi in esecuzione di convenzioni di arbitrato stipulate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, ai sensi dell'art. 27 co. 3 del medesimo decreto.
Il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errores in iudicando o per violazione di norme di diritto, ma esclusivamente per vizi che incidono sulla manifestazione della volontà negoziale, quali errore essenziale, violenza, dolo o incapacità delle parti.
Il lodo arbitrale irrituale può essere impugnato per errore essenziale soltanto quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame, e non quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti.
Note Metodologiche
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