Massima
La consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi di cui all'art. 696-bis cod. proc. civ. non ha natura cautelare, bensì principalmente conciliativa ed eventualmente di anticipazione istruttoria, prescindendo dai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, con la conseguenza che ad essa non si applica l'art. 669-quinquies cod. proc. civ. che consente la proposizione della domanda cautelare al giudice ordinario in presenza di clausola compromissoria.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi di cui all’art. 696-bis cod. proc. civ. non ha natura cautelare, bensì principalmente conciliativa ed eventualmente di anticipazione istruttoria, prescindendo dai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, con la conseguenza che ad essa non si applica l’art. 669-quinquies cod. proc. civ. che consente la proposizione della domanda cautelare al giudice ordinario in presenza di clausola compromissoria.
Come citare
Tribunale di Firenze, 3 Ottobre 2025, «Tribunale di Firenze, ord. 3 ottobre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-firenze-ord-3-ottobre-2025-1768826386-7353/