Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Firenze, ord. 3 ottobre 2025

Tribunale di Firenze

Massima

La consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi di cui all'art. 696-bis cod. proc. civ. non ha natura cautelare, bensì principalmente conciliativa ed eventualmente di anticipazione istruttoria, prescindendo dai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, con la conseguenza che ad essa non si applica l'art. 669-quinquies cod. proc. civ. che consente la proposizione della domanda cautelare al giudice ordinario in presenza di clausola compromissoria.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi di cui all’art. 696-bis cod. proc. civ. non ha natura cautelare, bensì principalmente conciliativa ed eventualmente di anticipazione istruttoria, prescindendo dai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, con la conseguenza che ad essa non si applica l’art. 669-quinquies cod. proc. civ. che consente la proposizione della domanda cautelare al giudice ordinario in presenza di clausola compromissoria.

Come citare

Tribunale di Firenze, 3 Ottobre 2025, «Tribunale di Firenze, ord. 3 ottobre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-firenze-ord-3-ottobre-2025-1768826386-7353/

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