Tribunale di Roma, 3 giugno 2026, n. 8675
Tribunale
di Roma
Massima
La clausola contrattuale che attribuisca alle parti la facoltà di ricorrere all'arbitrato, senza formulare tale devoluzione in termini di obbligo o esclusività, non preclude la proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo né la successiva azione giudiziaria, non potendo dalla sua inosservanza discendere alcuna sanzione di inammissibilità.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Roma, 03/06/2026, n. 8675, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-3-giugno-2026-n-8675/