Tribunale di Roma, 22 agosto 2016, n. 16012
Tribunale
di Roma
Massima
La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, non prevede che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società è nulla, non potendosi accettare la tesi del doppio binario, per cui essa si convertirebbe da clausola per arbitrato endosocietario in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che l’art. 34 commina la nullità per garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Roma, 22/08/2016, n. 16012, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-22-agosto-2016-n-16012-1752148079/