Massima
Le determinazioni di un organo tecnico al quale le parti abbiano convenzionalmente attribuito il valore di lodo contrattuale sono vincolanti e possono essere impugnate esclusivamente con i rimedi specificamente previsti per l'impugnazione dei lodi arbitrali, mantenendosi la loro efficacia in assenza di tempestiva impugnazione.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Le determinazioni di un organo tecnico al quale le parti abbiano convenzionalmente attribuito il valore di lodo contrattuale sono vincolanti e possono essere impugnate esclusivamente con i rimedi specificamente previsti per l’impugnazione dei lodi arbitrali, mantenendosi la loro efficacia in assenza di tempestiva impugnazione.
Come citare
Tribunale di Roma, 20 Gennaio 2026, N. 1747, «Tribunale di Roma, 20 gennaio 2026, n. 1747», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-20-gennaio-2026-n-1747-1774522926-1436/