Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Roma, 14 ottobre 2025, n. 817

Tribunale di Roma

Massima

L'efficacia esecutiva del lodo arbitrale reso esecutivo con decreto del tribunale permane anche in pendenza di appello proposto avverso il lodo medesimo, salvo che la corte d'appello non ne sospenda espressamente l'efficacia esecutiva.
Il lodo arbitrale costituisce titolo esecutivo idoneo a fondare istanza di liquidazione giudiziale, anche quando sia stato impugnato con appello che contesti genericamente la competenza del collegio arbitrale e domandi la nullità del provvedimento senza una specifica contestazione del credito.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’efficacia esecutiva del lodo arbitrale reso esecutivo con decreto del tribunale permane anche in pendenza di appello proposto avverso il lodo medesimo, salvo che la corte d’appello non ne sospenda espressamente l’efficacia esecutiva.
Il lodo arbitrale costituisce titolo esecutivo idoneo a fondare istanza di liquidazione giudiziale, anche quando sia stato impugnato con appello che contesti genericamente la competenza del collegio arbitrale e domandi la nullità del provvedimento senza una specifica contestazione del credito.

Come citare

Tribunale di Roma, 14 Ottobre 2025, N. 817, «Tribunale di Roma, 14 ottobre 2025, n. 817», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-14-ottobre-2025-n-817-1768914064-5408/

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