Tribunale di Roma, 14 gennaio 2026, n. 777
Massima
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società a responsabilità limitata è affetta da nullità, rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 34, co. 2, del d.lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003 (ora art. 838-bis, co. 2, cod. proc. civ.), ove non preveda che la nomina degli arbitri sia effettuata da un soggetto estraneo alla società, ma la rimetta alle parti stesse, con ciascuna parte che designa un arbitro e il terzo arbitro, in qualità di presidente del tribunale, viene scelto di comune accordo dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale. Tale nullità si applica anche in caso di arbitrato irrituale.
La regola di validità della convenzione arbitrale consistente nella necessità di designare un soggetto terzo estraneo alla società per la nomina dell'intero organo arbitrale riveste carattere inderogabile e non può essere derogata dalle parti.
L'impugnazione della relazione sulla situazione patrimoniale di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter cod. civ., assimilata per struttura e funzione a quella prevista dall'art. 2446 cod. civ. per le società per azioni, in quanto attinente alla violazione dei principi di chiarezza e veridicità nella redazione di tale relazione, non può essere deferita alla cognizione degli arbitri in forza di clausola compromissoria statutaria.
Note Metodologiche
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