Massima
La pattuizione contrattuale che prevede il ricorso a un terzo per la determinazione del contenuto del contratto ai sensi dell'art. 1349 cod. civ., nel caso in cui i periti designati dalle parti non raggiungano un accordo, non costituisce una clausola compromissoria idonea a rendere improcedibile la domanda giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento, ove dalla lettura della clausola non emerga né il riferimento a controversie da risolvere per via arbitrale né l'obbligo per i contraenti di ricorrere preventivamente all'arbitrato.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Roma, 14 Gennaio 2026, N. 658, «Tribunale di Roma, 14 gennaio 2026, n. 658», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-14-gennaio-2026-n-658-1774350895-1217/